argomento: Giurisprudenza - Consenso e contratto
Corte d'Appello Milano, Sez. IV, 9 giugno 2025, n. 1644 – Il contratto concluso tra un istituto di cura e il figlio di un paziente gravemente affetto dal morbo di Alzheimer è nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 128 c.c.
È nullo ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative il contratto stipulato tra un istituto di cura e il figlio di un paziente gravemente affetto dal morbo di Alzheimer“, non essendo possibile, nel caso di specie, determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985 , art. 1, alla tutela della salute del cittadino" (Cass. 22/02/2024 n. 4752; Cass. 11/12/2023 n. 34590). Tali principi trovano applicazione non solo nel caso di pazienti affetti da morbo di Alzheimer, ma anche in presenza di altre patologie degenerative, come la demenza senile, o altre disabilità dovute a deficit cognitivi, “occorrendo più in generale verificare se, in relazione alla malattia di cui è affetto il paziente, siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale”.
Keywords: Alzheimer - SSN - prestazioni sanitarie - prestazioni assistenziali
