argomento: Giurisprudenza - Famiglia
Cass. civ., Sez. I, 11 ottobre 2023, n. 28409 – L’immaturità o la fragilità affettiva non possono da sole giustificare la richiesta di nullità del matrimonio.
Ai fini dell’impugnazione del matrimonio ex art. 120 c.c., l’incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione va intesa alla stregua di un deficit psichico che, pur non comportando necessariamente la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è tuttavia in grado di menomarle grandemente, al punto da impedire la formazione di una volontà cosciente.
Il soggetto deve quindi trovarsi in uno stato patologico di natura tale da incidere in modo decisivo sulle proprie facoltà psichiche, più grave rispetto ad una condizione di “immaturità” o “fragilità affettiva” dovuti all’essere semplicemente “giovane” o, magari, “anziano”.
Keywords: matrimonio - nullità - fragilità affettiva - immaturità - giovani - anziani
