argomento: Giurisprudenza - Misure di protezione
Cass. civ., Sez. I, 10 giugno 2024, n. 16052 - La procura volontaria non può continuare ad avere effetti laddove la capacità di agire del soggetto venga legalmente ridotta
Qualora, dopo aver rilasciato una procura per la gestione dei propri affari, una persona venga sottoposta ad amministrazione di sostegno, la procura precedentemente rilasciata perde efficacia per tutti quegli atti per i quali al beneficiario dell’amministrazione sono imposte le stesse limitazioni previste per l’interdetto o l’inabilitato. Rispetto al compimento di tali atti viene infatti meno il requisito fondamentale su cui si basa la validità della procura, ossia la capacità di agire.
Keywords: amministrazione di sostegno - procura volontaria - efficacia della procura
