argomento: Giurisprudenza - Famiglia
Corte costituzionale, 18 gennaio 2024, n. 5 – È costituzionalmente illegittimo l’art. 291, primo comma, c.c., nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.
Le nuove fattispecie delle c.d. “famiglie ricomposte” – caratterizzate da situazioni, in cui, alle preesistenti relazioni di parentela, si affiancano nuovi legami che trovano fondamento in quella misura di affetti e solidarietà propria della comunità familiare ricomprendono, oltre al caso dell’adottando maggiorenne e del figlio maggiorenne del coniuge dell’adottante, anche situazioni in cui persone spesso anziane intendono, grazie all’adozione, o consolidare il vincolo solidaristico già instaurato con l’adottando o, più semplicemente, dare continuità al proprio cognome o al proprio patrimonio confidando sul legame giuridico e affettivo con l’adottando. In queste fattispecie, deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, comma 1, c.c., in quanto, non consentendo al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando, non garantisce tutela a situazioni affettive ampiamente affermatesi, senza che questo sacrificio possa trovare una giustificazione coerente.
Link alla sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2024/5
Keywords: intervallo età - adozione maggiorenne - incostituzionalità
