argomento: Giurisprudenza - Famiglia
Cass. civ., sez. II - 28/02/2018, n. 4653 – L’azione di impugnazione del matrimonio è trasmissibile agli eredi solo se sia già stata promossa dal de cuius.
Il matrimonio contratto da uno dei coniugi affetto da vizi della volontà (artt. 122 e 123 c.c.) o da incapacità di intendere e di volere (art. 120 c.c.) può essere impugnato dagli eredi solo qualora il giudizio sia “già pendente alla morte dell’attore”, ovvero quando l’azione sia già stata esercitata dal coniuge la cui volontà o capacità risulti viziata. Dopo la morte di uno dei coniugi, l’azione di nullità ex art. 125 c.c. non può essere promossa neppure dal pubblico ministero.
Nel caso di specie, il matrimonio contratto tra un anziano ultracentenario affetto da arteriosclerosi e da decadenza senile dovuta all’età avanzatissima e la sua badante era stato giudicato il prodotto del reato di circonvenzione di incapace da parte di quest’ultima, con sentenza penale passata in giudicato. A fronte della richiesta di nullità del matrimonio da parte degli eredi – in quanto la badante risultava comunque titolare della quota di legittima spettante al coniuge superstite – la S.C. ha escluso la trasmissibilità dell’azione agli eredi, osservando tuttavia che – rappresentando la quota ereditaria l’utilità conseguita a seguito del reato di circonvenzione di incapace – la stessa potesse rappresentare la misura alla quale ragguagliare, nell'ambito di una liquidazione necessariamente equitativa, il danno patrimoniale subito dagli eredi “terzi” quale conseguenza del reato.
Keywords: matrimonio - nullità - legittimazione - trasmissibilità dell - eredi
