Elder Law - Diritti, anziani e società
G. Giappichelli Editore

Matrimonio del beneficiario dell’amministrazione di sostegno – Cass. 11536/2017

argomento: Giurisprudenza - Famiglia

Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536– Il matrimonio del beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può essere impugnato dai terzi in assenza del divieto di matrimonio del giudice tutelare


Il matrimonio di un soggetto beneficiario di un provvedimento di amministrazione di sostegno può essere impugnato solo a condizione che il giudice tutelare abbia in precedenza adottato uno specifico provvedimento che vieti le nozze e che tale invalidazione avvenga nell’esclusivo interesse del beneficiario. Sebbene, infatti, il divieto di contrarre matrimonio previsto per l’interdetto possa essere esteso anche al beneficiario dell’amministrazione di sostegno in circostanze eccezionalmente gravi, il matrimonio contratto in violazione del divieto non può essere invalidato se non in funzione della soddisfazione del suo stesso interesse e non di quello all'astratta osservanza del provvedimento giudiziale di divieto, né, tantomeno, dell’interesse di terzi.
Nel caso di specie, i figli avevano richiesto di dichiarare la nullità per incapacità di intendere e di volere del matrimonio contratto a loro insaputa dal padre - ultraottantenne, invalido di guerra e invalido civile al 100%, con necessità di assistenza globale permanente e affetto da ictus cerebrale, già assistito da un amministratore di sostegno - con l’allora badante, di quasi quarant’anni più giovane.

Keywords: matrimonio - nullità - amministrazione di sostegno - legittimazione

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