argomento: Giurisprudenza - Successione e disposizioni di fine vita
Cass. civ., Sez. II - 28/02/2018, n. 4653 – La mera influenza psicologica non costituisce prova del dolo nel testamento
La mera influenza psicologica esercitata sul testatore e consistente in blandizie, richieste, suggerimenti e sollecitazioni non è sufficiente a fondare la prova del dolo ai fini dell’impugnazione del testamento, essendo invece necessario fornire la dimostrazione dell’impiego di veri e propri mezzi fraudolenti i quali – avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito – siano in grado di trarre il soggetto in inganno, suscitando false aspirazioni e orientando la sua volontà in modo diverso da come si sarebbe spontaneamente formata in loro mancanza. Tale prova, pur potendo anche essere presuntiva, deve però fondarsi su fatti certi che consentano di ricostruire l’attività captatoria e i suoi effetti determinanti sulla volontà del testatore. Tali valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto che, se sorretti da adeguata motivazione, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Keywords: testamento - dolo - influenza psicologica - prova
