argomento: Giurisprudenza - Consenso e contratto
Corte d'Appello di Roma, Sez. III, 05 giugno 2012, n. 2978 - il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, assistenza e cure personali ad un soggetto anziano va qualificato come contratto atipico
Il contratto con il quale un soggetto si obbliga a prestare servizi, assistenza e cure personali, per tutta la durata della vita, ricevendo in corrispettivo la cessione di un bene immobile, va qualificato come negozio atipico. Tale contratto, pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, si distingue da quest’ultimo per lo "intuitus personae" che connota la scelta dell'obbligato, nonché per il carattere non meramente patrimoniale e per l'infungibilità delle prestazioni, consistenti in un "facere", invece che in un "dare" (come nel vitalizio tipico), ossia in una serie di prestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali la compagnia, l'accompagnamento ed il sostegno morale in favore dell'anziano.
Keywords: - contratto di assistenza - intuitus personae - contratto atipico - contratto atipico
