argomento: Giurisprudenza - Diritti reali e soluzioni abitative
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 03 febbraio 2022, n. 1286 - Non configura cohousing la situazione in cui la coabitazione di persone anziane parzialmente non autosufficienti avviene con il coinvolgimento di un soggetto terzo che, oltre a gestire l’organizzazione dell’ambiente, fornisce anche prestazioni tipiche dell’assistenza sociale.
Il cohousing è una forma di convivenza non espressamente disciplinata dalla legge, che si realizza tra individui privi di legami familiari, i quali decidono volontariamente di vivere all’interno della medesima unità abitativa, condividendone gli spazi comuni. Trattandosi di un fenomeno spontaneo di aggregazione sociale, esso non può essere configurato quando la coabitazione di persone anziane parzialmente non autosufficienti avviene con il coinvolgimento di un soggetto terzo che, oltre a gestire l’organizzazione dell’ambiente, fornisce anche prestazioni tipiche dell’assistenza sociale. In tali ipotesi, come riscontrato nel caso concreto, la residenza è almeno in parte funzionale all’erogazione di servizi alla persona e rientra pertanto nell’ambito applicativo della normativa regionale di settore (nella specie, la L.R. Lazio n. 41 del 2003), con i relativi requisiti a tutela dell’utenza.
Keywords: cohousing
